La dilazione dell’ultima fattura è prevista dall’art. 42 dell’allegato A della Del. 655/15 di ARERA: qualora l’importo dell’ultima fattura ricevuta superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, è possibile richiedere, entro il decimo giorno dalla scadenza della fattura, una rateizzazione con rate non cumulabili e con la periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diversi accordo fra le parti (art. 42.2)

I piani di rientro comprendenti più fatture inevase dovranno essere concordati con gli uffici.

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente dagli intestatari dell’utenza a condizione che il richiedente non abbia piani di rientro decaduti in quanto non rispettati.I versamenti delle rate dovranno essere eseguiti entro le scadenze prefissate utilizzando esclusivamente i bollettini premarcati che riceverai in allegato al piano di rientro.

Il cliente decadrà dalla dilazione nel caso in cui:

  1. non vengano rigorosamente rispettati i termini di scadenza dei versamenti indicati nel piano di rientro;
  2. non ottemperi al regolare pagamento delle fatture emesse in data successiva all’elaborazione del piano di rientro.

La decadenza determinerà:

  •  la sospensione della fornitura e risoluzione del contratto per inadempimento, nei termini previsti dal Regolamento SII;
  •  le procedure di riscossione stragiudiziale e coattiva del credito con aggravio di spese a carico del cliente.

Ove all’atto della elaborazione del piano di dilazione il Gestore rilevi l’avvenuta presentazione di un reclamo inevaso gravante sull’utenza a prescindere dalla/e fattura/e, la presente richiesta deve intendersi irricevibile senza nessuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore, posto che la dilazione deve avere ad oggetto crediti certi ed esigibili; laddove il reclamo venga rigettato la richiesta di dilazione dovrà essere presentata nuovamente.

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